18/07/2017

Norma salva Inquilini

L’art. 13 comma 5 della Legge n.531/1998, nel testo modificato dalla Finanziaria del 2016, si occupa del caso che ha riguardato i contratti di locazione non registrati in tempo, rispetto ai quali è previsto, nei quattro anni che vanno dal 2011 al 2015 un canone annuo che “è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato”.

Detta norma, che vale per le locazioni non registrate, è stata ribattezzata come norma “salva-inquilini”, poiché consentirebbe agli inquilini di evitare di corrispondere somme maggiori in questi quattro anni e può assumere rilievo anche nelle cause di SFRATTO o quando il rapporto sta per finire e occorre chiarire il DARE-AVERE TRA PROPRIETARIO E INQUILINO.

Più precisamente, dal testo originario del predetto comma 5, si è arrivati al testo attuale, passando per una modifica del 2011, prorogata nel 2014 ( testo ) , con le quali si è previsto che il canone dovesse essere pari al triplo della rendita catastale.

Ed è su questo punto (riguardante il canone dovuto nelle locazioni non registrate), che si sta ponendo un problema di illegittimità costituzionale di questa previsione, il che espone i conduttori al rischio di dover pagare le predette differenze, di canone arretrato, con forte penalizzazione nelle cause di sfratto e -in genere- nel dare-avere tra proprietario e inquilino.

Rinviando il dettaglio normativo ad altre sedi di approfondimento (si veda, ad esempio, un contributo sintetico in www.legalars.net), qui basti sapere che questa stessa previsione ha già subito due pronunce di incostituzionalità:
la prima pronuncia (la n.50 del 2014: si cerchi in www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do) contestava al Governo italiano di avere legiferato senza delega del Parlamento;
la seconda pronuncia (la n.169 del 16 luglio 2015: si cerchi in www.giurcost.org/decisioni/index.html) era dovuta a un profilo di contrasto con la precedente sentenza della Corte Costituzionale.
Ora è accaduto che, con ordinanza del 17 marzo 2016, il Tribunale di Roma ha sollevato la terza questione di legittimità costituzionale, riferita all’ultimo testo del citato comma 5 , ritenendo che si stia andando contro le precedenti pronunce del Giudice delle Leggi e che si stia consumando anche una disparità di trattamento con altri conduttori.
DA ALLORA, SIAMO ANCORA IN ATTESA CHE LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCI, ma, per molti degli studiosi e osservatori, l’esito è tutt’altro che scontato, per cui può essere che i conduttori debbano pagare gli arretrati di quattro anni, come può darsi che questo non accada.

Qualsiasi ruolo o situazione riguardi la locazione, è utile chiarire i termini del DARE-AVERE tra proprietario e inquilino, ancor più se ci si imbatte in un contenzioso (di sfratto, finita locazione, risarcimento danni ecc.) o si sia prossimi alla chiusura del rapporto e questo dato debba essere utilizzato correttamente.

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